Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del
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Consigli provinciali »; l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: « regionali e » sono soppresse; m) l'articolo 27 è sostituito
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diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »; e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a
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da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle »; d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16 - Il
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) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16. - Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale
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consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere
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dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla
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regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi »; g) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti: « L'iniziativa
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Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte